Per lavorare, affittare una casa o curarsi servono tre cose: il codice fiscale, la residenza e l’iscrizione al servizio sanitario. Si ottengono in questo ordine. Non per capriccio: ognuna serve per avere la successiva.
Il codice fiscale
È il numero con cui lo Stato riconosce una persona per fisco, lavoro e servizi. Il rilascio è gratuito.
Chi ha il permesso di soggiorno lo chiede a un ufficio dell’Agenzia delle Entrate con il modulo AA4/8, portando passaporto e permesso. Chi non ce l’ha ancora, per esempio un richiedente asilo o chi ha appena fatto la richiesta, si rivolge alla Questura.
L’Agenzia delle Entrate ha preparato una guida ufficiale in 17 lingue, che spiega a cosa serve il codice fiscale e come ottenerlo: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/mini-guida-codice-fiscale-per-stranieri
Un chiarimento: il codice fiscale non è la tessera sanitaria, anche se i numeri coincidono.
La residenza
Si chiede all’Ufficio Anagrafe del Comune dove si vive davvero. Il servizio è gratuito. Di solito servono il passaporto o un altro documento di identità, il permesso di soggiorno in corso di validità (in originale), il codice fiscale e un documento che dimostri dove si abita: contratto di affitto, comodato o dichiarazione di ospitalità firmata da chi ospita. Per i familiari servono i documenti che provano il legame, con traduzione ufficiale dove richiesta.
Cosa dice la legge. Gli stranieri regolarmente soggiornanti si iscrivono all’anagrafe alle stesse condizioni dei cittadini italiani (art. 6, comma 7, del d.lgs. 286/1998) e secondo il Regolamento anagrafico (D.P.R. 223/1989). La dichiarazione di residenza si presenta entro 20 giorni dall’inizio della dimora abituale, e l’Anagrafe registra l’iscrizione entro 2 giorni lavorativi: è la «residenza in tempo reale» (art. 5 del d.l. 5/2012, convertito nella legge 35/2012).
La conferma arriva entro 45 giorni. In questo tempo il Comune verifica che si viva davvero all’indirizzo indicato, di solito con una visita della Polizia locale. Se entro 45 giorni non arriva un preavviso di rifiuto, quanto dichiarato si considera confermato (art. 5, comma 5, del d.l. 5/2012 e art. 20 della legge 241/1990). Se il Comune deve fare altri controlli i tempi possono allungarsi: per sapere quanto aspettare nel proprio caso, si chiede all’Anagrafe. Quando il permesso viene rinnovato, entro 60 giorni va rinnovata anche la dichiarazione di dimora abituale (art. 7 del D.P.R. 223/1989).
E chi non ha una casa stabile? Non è escluso. Molti Comuni prevedono una residenza anche per chi non ha un indirizzo fisso: si chiede allo sportello sociale.
La tessera sanitaria e il medico di base
L’iscrizione al Servizio sanitario nazionale si fa alla ASL della zona in cui si ha residenza o domicilio. Si porta il permesso di soggiorno (o la ricevuta della richiesta di rinnovo), il codice fiscale e un’autocertificazione di residenza o dimora.
Chi lavora, e chi ha un permesso per famiglia o per protezione, si iscrive in modo obbligatorio. Chi ha altri tipi di permesso, per esempio per studio, può iscriversi volontariamente, pagando un contributo annuale. La durata dell’iscrizione segue quella del permesso. Con l’iscrizione si sceglie un medico di base e si riceve la tessera sanitaria, che serve per visite, esami e farmaci.
Cosa dice la legge. L’iscrizione al Servizio sanitario nazionale è obbligatoria o volontaria secondo il tipo di permesso: art. 34 del d.lgs. 286/1998. Modalità, durata e rinnovo sono nell’art. 42 del D.P.R. 394/1999. Per applicare le regole allo stesso modo in tutta Italia vale l’Accordo tra Stato e Regioni del 20 dicembre 2012 (Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 2013).
Anche senza permesso di soggiorno si ha diritto alle cure urgenti ed essenziali (art. 35 del d.lgs. 286/1998). Alla ASL si può chiedere il codice STP (Straniero Temporaneamente Presente), che si usa per le visite e non comporta segnalazioni alla polizia.
Per chi è iscritto all’AIRE. Da luglio 2026 vale una regola nuova per i cittadini italiani iscritti all’AIRE che vivono in un Paese fuori dall’Unione europea e fuori dall’area EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera). La legge 12 giugno 2026, n. 111 (Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2026, in vigore dal 27 luglio 2026) modifica l’art. 19 della legge 833/1978. L’iscrizione avviene alla ASL del territorio, oppure a quella del domicilio temporaneo in Italia, ma la tessera sanitaria si ottiene solo versando un contributo di 2.000 euro all’anno, che non si può pagare a rate. I minorenni sono esonerati se un genitore è in regola. Le regole pratiche per il versamento e l’iscrizione sono affidate a un decreto del Ministero della Salute: prima di muoversi, meglio chiedere informazioni alla ASL. Chi vive in un Paese dell’Unione europea o dell’EFTA segue invece le norme europee.
In villeggiatura o fuori sede per un periodo. Cosa conviene fare dipende da quanto si resta via. Fino a 3 mesi non serve cambiare medico: se occorrono cure ci si rivolge a un medico di base del posto (assistenza occasionale, prevista dall’art. 46 dell’Accordo collettivo nazionale dei medici di famiglia, con una tariffa fissata dalla ASL da pagare direttamente) oppure alla guardia medica turistica. La tessera sanitaria si porta sempre con sé.
Oltre i 3 mesi, e fino a 12, si può sospendere il medico di base e sceglierne uno temporaneo nella ASL del luogo dove ci si trova. La regola, che vale per chi si trasferisce per lavoro, studio o motivi di salute, è nell’Accordo collettivo nazionale dei medici di famiglia (art. 40, comma 12, nel testo del 2009). La villeggiatura di solito non è tra i motivi indicati: se si resta via a lungo, si chiede alla propria ASL se nella Regione è possibile.
Come si fa: alla ASL di appartenenza (ufficio scelta e revoca del medico, allo sportello o online) si chiede la sospensione del medico di base e il documento che la conferma. Poi si va alla ASL del luogo in cui ci si trova con il documento di identità, la tessera sanitaria e quel documento, e si sceglie un medico tra quelli disponibili. Secondo il motivo possono servire un certificato dello specialista (per la salute) o una dichiarazione del datore di lavoro. Al rientro, si avvisa la ASL.
L’ordine giusto
Prima il codice fiscale. Poi la residenza. Poi la ASL e il medico di base. E, per chi cerca lavoro, l’iscrizione a un centro per l’impiego: c’è una guida dedicata.
Se qualcosa non torna
Gli orari e le modalità, appuntamento online o allo sportello, cambiano da Comune a Comune: conviene controllare il sito del proprio Comune e della ASL. Si portano sempre gli originali e una copia di ogni documento. E si conservano tutte le ricevute: servono come prova se la pratica si allunga.
Se serve una mano
Noi di Humanita aiutiamo a capire quali documenti servono e a chi rivolgersi. Si scrive a info@humanitaitaly.it o si visita humanitaitaly.it.
Fonti consultate: Agenzia delle Entrate; d.lgs. 286/1998 (art. 6, 34 e 35); D.P.R. 223/1989 (Regolamento anagrafico); d.l. 5/2012, art. 5; D.P.R. 394/1999, art. 42; Accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2012; legge 111/2026; Accordo collettivo nazionale per la medicina generale; siti delle ASL e dei Comuni. Guida informativa, non sostituisce una consulenza legale. Aggiornata a ottobre 2026.




