Di Redazione Humanita News
Un documento straniero finisce sul tavolo di un ufficio italiano. E l’impiegato dice: serve la traduzione giurata. Capita con la cittadinanza, con un ricongiungimento, con un titolo di studio. Una traduzione qualsiasi non basta. Serve una traduzione asseverata, detta anche «giurata»: chi ha tradotto il documento giura davanti a un pubblico ufficiale che la traduzione è fedele all’originale. Qui raccontiamo chi può farla, come funziona e quanti bolli servono.
Quando serve
Si chiede spesso per le pratiche di cittadinanza, il permesso di soggiorno, il ricongiungimento familiare, il matrimonio, i titoli di studio e i documenti di stato civile. A dire se serve è l’ufficio che riceve la pratica. Meglio chiederlo prima a lui.
Chi può fare la traduzione
Non esiste un titolo di studio obbligatorio: serve conoscere bene la lingua del documento e l’italiano. Nella pratica i casi sono due.
C’è il traduttore professionista, con partita IVA. Spesso si iscrive anche alle liste del tribunale locale (albo dei consulenti tecnici d’ufficio, i CTU, o ruolo dei periti) e così diventa perito o interprete del tribunale. E c’è il traduttore non professionista, senza partita IVA: una persona madrelingua, oppure una che conosce bene la lingua, scritta e parlata, almeno a livello intermedio. Chi non è madrelingua dà più credibilità alla traduzione se può dimostrare di conoscere bene la lingua.
Attenzione: non esiste una regola nazionale unica. Oggi ogni tribunale decide per conto suo. Alcuni accettano chiunque, altri chiedono l’iscrizione all’albo o al ruolo dei periti, altri la partita IVA. Prima di preparare tutto, si telefona o si scrive alla cancelleria dell’ufficio che si userà.
Una regola vale quasi ovunque: il traduttore deve essere una persona diversa dall’interessato e non deve essere suo parente o affine. Si chiama «terzietà» ed è richiesta, per esempio, nelle pratiche di cittadinanza. Chi traduce i propri documenti, o li fa tradurre a un familiare, rischia che l’ufficio rifiuti la traduzione.
Come funziona, passo per passo
Si comincia dalla traduzione. Deve essere completa, con timbri, note e legalizzazioni scritte sull’originale, e quando si può con la stessa impostazione dell’originale.
Poi si prenota l’appuntamento in tribunale, in cancelleria (a volte presso l’ufficio del Giudice di Pace). Di solito si prenota per email o dal portale del tribunale, e spesso c’è un massimo di documenti per appuntamento.
I fogli si preparano in quest’ordine: originale (o copia), traduzione, verbale di asseverazione. Si uniscono con spillatura o rilegatura, niente anelli o spirali, e le pagine si numerano.
Arrivano le marche da bollo. Sulla traduzione serve una marca da 16 euro ogni 100 righe, cioè ogni 4 facciate da 25 righe, anche se l’ultima è parziale. Sempre più spesso gli uffici chiedono una marca da 16 euro anche sul verbale di asseverazione. Le marche non vanno sul testo da tradurre. Meglio controllare con la cancelleria come contano righe e verbale.
In cancelleria si va con un documento di identità valido, e chi è cittadino extra-UE porta il permesso di soggiorno in originale. Il traduttore si presenta di persona.
Davanti al cancelliere il traduttore giura e firma il verbale di asseverazione. Il professionista di solito aggiunge il proprio timbro; il non professionista firma e basta. Il cancelliere registra il verbale. Alla fine si ritira il fascicolo: l’originale della traduzione asseverata torna a chi l’ha chiesta.
Il giuramento è una cosa seria: una falsa attestazione davanti al pubblico ufficiale è un reato (art. 483 del codice penale).
Cose da sapere
Tra due lingue straniere di solito non si traduce direttamente: si passa dall’italiano, con un verbale per ogni traduzione.
Per i documenti che vanno all’estero può servire la legalizzazione della firma del cancelliere in Procura, oppure l’Apostille per i Paesi che aderiscono alla Convenzione dell’Aja del 1961. In alcuni casi non serve nulla (Regolamento UE 2016/1191, accordi specifici): si chiede al Paese di destinazione.
Per gli atti di stato civile da trascrivere in Italia il giuramento può essere ricevuto anche dall’ufficiale di stato civile (art. 22 del D.P.R. 396/2000). In alternativa al cancelliere, l’asseverazione può essere ricevuta da un notaio.
E i costi? Oltre ai bolli, il compenso del traduttore, libero e concordato con lui, e gli eventuali diritti di cancelleria che ogni ufficio comunica.
Se serve una mano
Noi di Humanita aiutiamo a raccogliere la richiesta e a capire come procedere. La traduzione la esegue un traduttore abilitato. Il servizio è nella pagina Servizi, oppure si scrive a info@humanitaitaly.it.
Fonti consultate
- Tribunale di Modena, Scheda informativa asseverazioni, perizie e traduzioni
- Ufficio del Giudice di Pace di Siena, Istruzioni asseverazioni, perizie e traduzioni
- Tribunale di Trieste, Istruzioni asseverazione e perizia
- Tribunale di Catanzaro, Vademecum traduzioni
- Prefettura (Ministero dell’Interno), Traduzioni asseverate
- Norme: R.D. 9 ottobre 1922 n. 1366, art. 5; D.P.R. 642/1972 (imposta di bollo); D.P.R. 396/2000, art. 22; art. 483 del codice penale; Regolamento (UE) 2016/1191; Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961.
Le regole cambiano da un tribunale all’altro. Guida informativa, non sostituisce una consulenza legale. Aggiornata a ottobre 2026.





